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D. 29/03/2006 n. 95• che in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002 la regione Puglia non si è pronunciata sul progetto definitivo all'esame; • che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, fornendo le motivazioni nel caso in cui non siano state considerate accoglibili le prescrizioni formulate dagli enti interessati; sotto l'aspetto attuativo: • che il soggetto aggiudicatore è individuato in RFI S.p.a.; • che la modalità di affidamento dei lavori è l'appalto integrato; • che l'ultimazione dei lavori è prevista entro il 2009; sotto l'aspetto finanziario: • che il costo dell'opera nel passaggio al progetto definitivo è stato valutato dal soggetto aggiudicatore in 228 Meuro, con un incremento di 28 Meuro rispetto al progetto preliminare; • che la analisi costi/benefici, basata su un valore di investimento di 228 Meuro, ha permesso di determinare un «valore attuale netto economico » di circa 16 Meuro ed un «saggio interno di rendimento economico» del 5,8%; • che il soggetto aggiudicatore, con nota 5 agosto 2005, ha proposto di contenere il suddetto incremento entro il limite di 19 Meuro mediante riduzione, da 24 Meuro a 15 Meuro, del premio di acceleramento di cui alle premesse, mantenendo tuttavia invariata la durata dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera; • che alla luce della suddetta riduzione i risultati della analisi costi/benefici sono da considerare cautelativi; • che l'ulteriore maggiore costo di 19 Meuro evidenziato dovrà essere reperito nell'ambito delle economie o delle somme a disposizione del soggetto aggiudicatore e che pertanto il limite di spesa del progetto all'esame è confermato in 200 Meuro; • che la copertura finanziaria del progetto è così articolata: - 142 Meuro a carico fondi afferenti al Contratto di programma 20012005 con RFI, inclusivi del citato premio di acceleramento; -27 Meuro a carico delle risorse FESR di cui all'accordo preliminare al 4° addendum sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 marzo 2006; -31 Meuro a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004, già assegnati con la citata delibera n. 46/2004; 2. delle risultanze della seduta ed in particolare che il rappresentante della regione Puglia, presente in seduta, non ha formulato osservazioni in ordine al progetto all'esame, che risulta approvato all'unanimità; Delibera: 1 Approvazione progetto definitivo. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonchè ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. 1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono del pari riportate nel citato allegato 1: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.3 E' altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori. 1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo riportati nell'allegato 2 della presente delibera. 2 Limite di spesa dell'infrastruttura e copertura finanziaria. 2.1 Il premio di acceleramento previsto nel citato PPI per il «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» viene ridotto di 9 milioni di euro. 2.2 Ai sensi dell'art. 10 del 2° addendum al Contratto di programma 20012005 con RFI, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera n. 24/2004, ed al fine di integrare la copertura finanziaria dell'opera, il suddetto importo di 9 Meuro dovrà essere riallocato al «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» nell'ambito del prossimo addendum al citato Contratto di programma. 3 Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo. 3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato e da sviluppare in tale fase: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato. 3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera. In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento. 3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004 n. 24, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 29 marzo 2006 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 136 Allegato 1 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI -TARANTO: RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO Prescrizioni e raccomandazioni proposte al Ministero delle infrastrutture dei trasporti 1 Tutela archeologica ed architettonica. 2 Ambiente. 3 Viabilità. 4 Interferenze. 1 Tutela archeologica ed architettonica. • Tutti i lavori dovranno essere condotti con le dovute cautele ed accorgimenti, in special modo il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori delle aree di cantierizzazione e della viabilità di servizio. • Si raccomanda di comunicare con urgenza eventuali rinvenimenti di ambienti di natura ipogeica. • Preliminarmente all'esecuzione dei lavori sarà necessario condurre uno scavo archeologico in quelle aree definite ad alto rischio perchè direttamente interessate dall'attraversamento della nuova linea. A tal proposito, prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere previsti oneri e modalità di esecuzione per il recupero e la salvaguardia delle emergenze per i siti, in particolare, individuati dalla progressiva 8+050 - 8+176, sito 12, progressiva 9+382 - 9+664, siti 13, 14, 16, 17 (vedi elaborato progettuale L022 00 D 15 RG AHU00000 002 A)». 2 Ambiente. • Dovrà essere completata l'indagine della localizzazione delle aree da utilizzare per il reimpianto degli olivi (limitata in progetto al solo tratto di ferrovia da dismettere) dimostrandone l'idonea tecnica. • Dovrà essere reso vincolante ai fini contrattuali tutto il documento «Progetto ambientale della cantierizzazione» adeguando opportunamente il capitolato speciale d'appalto. • Dovranno rispettarsi, in fase di cantiere, i limiti di rumore individuati dalle Amministrazioni competenti (ancorchè in deroga) piuttosto che il limite fisso di 70 dB(A). • Dovranno adottarsi come misure di mitigazione del rumore tutto quanto suggerito/indicato a pag. 44 del punto 6.7 «Prescrizioni generali di gestione del cantiere» del documento LO 22 00 D 15 RH IM 0000 004 A. • Le canalizzazioni di convogliamento delle acque meteoriche di piattaforma verso la Lama Sinata dovranno essere realizzate senza occupare fasce di suolo eccedenti l'ingombro della tubazione e della relativa pista di servizio. • Dovrà prevedersi il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque provenienti dal sistema di drenaggio della piattaforma ferroviaria nei punti di recapito alla Lama Sinata. Ove si possano realizzare interventi che consentano la diffusione delle acque meteoriche senza il loro concentramento e recapito nella Lama Sinata, si potrà derogare dal monitoraggio qualitativo e quantitativo di tali acque meteoriche. • Dovrà prevedersi un sistema di intercettazione degli sversamenti accidentali (e relative procedure d'intervento e di monitoraggio/controllo) prima del conferimento alla Lama Sinata per garantire la qualità dello sversamento anche in caso di eventi incidentali. Ove si dimostri, con specifica «analisi di rischio», l'estrema improbabilità di «sversamenti accidentali» si potrà derogare dalla realizzazione del sistema di intercettazione ivi indicato a seguito delle conclusioni della «analisi di rischio» che dovrà essere predisposta anticipatamente all'espletamento della gara di appalto. • Per quanto riguarda le opere a verde si dovrà: utilizzare per la miscela delle sementi per l'inerbimento e per le essenze arbustive specie autoctone della Puglia e coerenti con le caratteristiche ecologiche degli ambienti xerici mediterranei; prevedere un maggiore numero di specie arbustive per l'aumento della biodiversità, in particolare gli arbusti bassi, e appartenenti a fitocenosi della serie climatica della vegetazione autoctona; effettuare il riporto di terreno vegetale e l'inerbimento sulle scarpate ferroviarie in rilevato e trincea nei tratti a pendenza 2:3; estendere il periodo minimo di garanzia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori sino alla fine della successiva seconda stagione vegetativa. • Il progetto delle mitigazioni acustiche dovrà uniformarsi alle norme ISO 9613 (parte 1 e 11) e UNI 9884 (mappe di rumore). |
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